Art. 21.
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni - AGOTELCO).

      1. L'Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) svolge i seguenti

 

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compiti ed esercita le seguenti funzioni:

          a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche acustiche o altre, ovvero mediante qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

          b) assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle Forze di polizia, ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

      2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere esercitate solo:

          a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

          b) nell'interesse del benessere del Paese di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

          c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

      3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO) si intende il

 

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centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
      4. Il direttore generale del SIS è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. Egli è tenuto ad assicurarsi che:

          a) esistano disposizioni secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e non divulghi se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

          b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.